Cosa recita l'articolo 42 della nostra costituzione?
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Evidenzio in grassetto una parte del secondo comma:
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Assicurare una funzione sociale alla proprietà privata.
Rivoluzionario?
Eppure sta scritto nella nostra costituzione ormai da 66 anni a qesta parte.
Bene perciò fanno alcuni comuni a percepire come bene comune gli spazi privati abbandonati, permettendone la fruizione collettiva da parte di associazioni e gruppi che ne facciano richiesta.
Spiega Paolo Maddalena, docente di diritto romano e giudice costituzionale fino al 2011: «E’ la prima volta che si applicano gli articoli della parte prima, titolo terzo della nostra Costituzione.» E poi prosegue: «L’ombra lunga della borghesia ha messo in secondo piano la nostra Carta, che tutela i diritti delle persone, per dare forza unicamente alle norme derivanti dallo Statuto albertino, che privilegiano la proprietà. Ma l’articolo 42 ci dice che la proprietà ha tutela giuridica solo se ha finalità sociali. Ci daranno battaglia, ma siamo attrezzati a rispondere.»
Ecco spiegato perché c'è qualcuno che si ostina a voler cambiare una Costituzione così rivoluzionaria. La nostra è una Costituzione da applicare, non da distruggere!
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