giovedì 8 maggio 2014

42, l'articolo rivoluzionario


Cosa recita l'articolo 42 della nostra costituzione?

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Evidenzio in grassetto una parte del secondo comma:

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Assicurare una funzione sociale alla proprietà privata.
Rivoluzionario?
Eppure sta scritto nella nostra costituzione ormai da 66 anni a qesta parte.

Bene perciò fanno alcuni comuni a percepire come bene comune gli spazi privati abbandonati, permettendone la frui­zione col­let­tiva da parte di asso­cia­zioni e gruppi che ne facciano richie­sta.

Spiega Paolo Mad­da­lena, docente di diritto romano e giu­dice costi­tu­zio­nale fino al 2011: «E’ la prima volta che si appli­cano gli arti­coli della parte prima, titolo terzo della nostra Costi­tu­zione.» E poi prosegue: «L’ombra lunga della bor­ghe­sia ha messo in secondo piano la nostra Carta, che tutela i diritti delle per­sone, per dare forza uni­ca­mente alle norme deri­vanti dallo Sta­tuto alber­tino, che pri­vi­le­giano la pro­prietà. Ma l’articolo 42 ci dice che la pro­prietà ha tutela giu­ri­dica solo se ha fina­lità sociali. Ci daranno bat­ta­glia, ma siamo attrez­zati a rispon­dere.»

Ecco spiegato perché c'è qualcuno che si ostina a voler cambiare una Costituzione così rivoluzionaria. La nostra è una Costituzione da applicare, non da distruggere!

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